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- Legge 25 giugno 1882, n. 869 la prima legge generale in materia di bonifica; questa, emanata allo scopo di sconfiggere gli impaludamenti, era circoscritta ad una concezione della bonifica esclusivamente idraulica ed igienica ; nel corso degli anni, tale concezione si è evoluta, basti pensare alle numerose disposizioni di seguito emanate, segnatamente:
- i Testi Unici 22 marzo 1900 n° 195 e 30 dicembre 1923, n. 3256, che finalizzarono gli interventi ad un più generale riassetto idraulico del territorio, estendendo le opere eseguibili ai fini della bonifica e ricomprendendovi, in particolare, le opere irrigue;
- il R.D.L. 18 maggio 1924, n° 753 che estese la bonifica ad ogni territorio che si trovasse, per qualsiasi causa, anche non idraulica, in condizioni arretrate di produzione e di vita rurale;
- il R.D. 13 febbraio 1933 n° 215 con il quale si giungeva alla nozione di "bonifica integrale". Con tale normativa, organica e profondamente innovativa rispetto alle disposizioni precedentemente emanate in materia, vengono disciplinati e coordinati gli interventi pubblici e privati tesi alla trasformazione al miglioramento del comprensorio di bonifica, per il fine primario della produzione dei suoli, ma anche (e per la prima volta), per assicurare la corretta regimazione delle acque, la difesa del suolo e la protezione della natura.
- dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni risultano titolari delle funzioni concernenti non solo la bonifica integrale e montana, ma anche di quelle riguardanti la difesa, l’assetto e l’utilizzazione del suolo, la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e l’uso delle risorse idriche. Le Regioni, pertanto, assumono un ruolo di governo complessivo sui processi di difesa e trasformazione del territorio e delle sue risorse. Pertanto, il contesto in cui è inserito il trasferimento delle funzioni in materia di bonifica è venuto necessariamente ad incidere sulla qualità e l’esercizio delle funzioni medesime, caricandole di nuovi significati.
- dalla Legge 183/3989 vengono introdotte novità di rilievo: ci si riferisce in particolare al ruolo assegnato ai Consorzi. I Consorzi vengono infatti configurati come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi della difesa del suolo, per il risanamento delle acque, per la fruizione e gestione del patrimonio idrico per un uso più razionale al fine dello sviluppo economico e sociale, per la tutela degli interessi ambientali ad essi connessi.
L'impostazione prevalentemente idraulico-naturale tipica della difesa del suolo, così come la sua forte connotazione in chiave di difesa passiva così come pare ricavarsi dalla separata individuazione delle tipologie di intervento indicate dall'articolo 3 della Legge 183/1989 (nonché dalla disciplina sul contenuto dei Piani di Bacino), sembrano però marginalizzare la concezione di conservazione dinamica del suolo su cui si fonda la bonifica. La bonifica cioè sembrerebbe, in tale contesto normativo, compresa nel suo ruolo di azione complessiva (integralità). Peraltro, in assenza della normativa regionale di attuazione della 183/’89, non è possibile valutare l'effettiva portata del coinvolgimento dei Consorzi e del ruolo operativo che ad essi sarà assegnato.
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli) riforma la disciplina delle risorse idriche. Senza soffermarci su aspetti quali la totale pubblicizzazione del patrimonio idrico, il venire meno della piena ed incondizionata disponibilità delle acque esistenti sul fondo agricolo o i limiti imposti al proprietario del fondo sull’utilizzazione di tali acque (utilizzazione che rimane comunque condizionata all'adozione di un provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione), interessa sottolineare il ribadito essenziale ruolo svolto dai Consorzi di Bonifica. |
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legge regionale 27gennaio 2004, n. 3::
ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 34/1994
1. Al comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) dopo la parola "provvedono" sono soppresse le seguenti "entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
2. Al comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 34/1994, dopo le parole "A tal fine" sono soppresse le seguenti "entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
3. Il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:"8. I Consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti ai sensi della presente legge stipulano una convenzione con la competente Autorità di ambito ottimale."
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 34/1994 è inserito il seguente:"8bis. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), alla stipulazione provvedono i soggetti gestori esistenti alla data della stipula medesima, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)."
5. Dopo il comma 12 dell'articolo 16 della l.r. 34/1994 è inserito il seguente:"12bis. Qualora entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del piano di classifica di cui al comma 3 o del suo adeguamento non venga stipulata la convenzione di cui al comma 8 la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione."
6. Al comma 13 dell'articolo 16 della l.r. 34/1994 alle parole iniziali "Il contributo" sono premesse le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2004".
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 34/1994
1. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:"4. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di delegati non inferiore a tre e non superiore a sei."
ARTICOLO 3
Norme di raccordo, transitorie e finali
1. In prima attuazione l'esenzione di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dal 1° gennaio 2004.
2. In prima attuazione il censimento degli scarichi, di cui all'articolo 16, comma 5, e l'adeguamento dei piani di classifica, di cui all'articolo 16, comma 7, vengono effettuati entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In prima attuazione i soggetti competenti provvedono alla stipula della convenzione di cui all'articolo 16, comma 8, come modificato dalla presente legge, entro e non oltre il 30 aprile 2004. I criteri definiti dalla convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10 si applicano, in ogni caso, con riferimento all'intero ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2004. Trascorsi trenta giorni dal 30 aprile 2004 senza che la convenzione sia stata stipulata, la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.
4. I termini relativi al censimento degli scarichi, all'approvazione del nuovo piano di classifica e alla stipula della convenzione, stabiliti dalla presente legge, non possono essere prorogati dalla provincia nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 29 della l.r. 34/1994 e successive modificazioni.
5. Al fine di consentire l'aggiornamento della lista degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell'adeguamento dei piani di classifica di cui all'articolo 16, comma 7, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza nel primo semestre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2004.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 27 gennaio 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.01.2004. |
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